?>

4. Pubblicità veritiera e obblighi di informazione nel commercio dell’olio di oliva. Etichettatura specifica.

 Uno dei problemi da affrontare per garantire la corretta commercializzazione dell’olio di oliva evitando di incorrere nella lesione dell’affidamento dei consumatori è strettamente connesso alla necessità di neutralizzare il pericolo di azioni dirette a far valere la responsabilità per informazioni omesse, inesatte. Per questa ragione, la realizzazione delle etichette commerciali deve tener conto non soltanto dei requisiti obbligatori richiesti dalla legge, ma anche delle informazioni in grado di assicurare al consumatore la possibilità di scegliere in modo consapevole tra prodotti simili in base ai bisogni e alle specifiche aspettative di consumo.

Più esattamente, occorre distinguere l’ipotesi in cui la violazione degli obblighi di informazione avvenga nella fase precontrattuale e sia rivolta “in incertam personam” e cioè ad un pubblico indeterminato, dall’ipotesi in cui tale violazione coinvolga il momento stesso della conclusione del contratto. Nella prima ipotesi, le informazioni sono rivolte all’intero mercato e alla generalità dei potenziali consumatori, mentre nella seconda ipotesi, la circolazione di informazioni omesse, inesatte o false è destinata ad incidere sulla stessa formazione del consenso e quindi sulla validità in concreto del contratto. È ovvio che nella fase preliminare alla concreta stipulazione del contratto, la principale reazione possibile da parte di un potenziale acquirente è strettamente legata all’esigenza di ottenere forme di pubblicità veritiera attraverso una richiesta di intervento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Qualora un consumatore subisca un danno per effetto di pubblicità ingannevole e richieda il risarcimento, dovrà non soltanto dimostrare l’ingannevolezza del messaggio, ma anche l’esistenza del danno, il nesso di causalità tra la pubblicità e il danno, nonché la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, perché la mera illiceità della pratica commerciale non può essere considerata da sola prova sufficiente del danno subito. Per quanto riguarda la giurisdizione va detto che per le questioni relative alle pratiche commerciali scorrette, rimane competente l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che può agire anche d’ufficio e non soltanto su istanza dei consumatori, ma rimane salva la giurisdizione del giudice civile ordinario se le controversie hanno ad oggetto questioni di concorrenza sleale, diritto d’autore, tutela di marchi e brevetti.

Per quanto riguarda il settore dell’olio di oliva, va ricordato che l’ultimo comma dell’art. 8 della legge n. 9 /2013 prevede che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza sulla base d’informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e presenta al Parlamento annualmente una propria relazione in merito alla sua attività. Oltre a tale compito, l’ordinamento riconosce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato poteri decisori e sanzionatori. I provvedimenti dell’Autorità sono oggetto di impugnazione di fronte al giudice amministrativo.

L’art. 4 della legge 14 gennaio 2013, n. 9 prevede la necessità di contrastare e sanzionare due differenti tipologie di pratiche commerciali ingannevoli: l’una commissiva nel caso di indicazioni che richiamano una zona geografica non corrispondente alla reale origine territoriale delle olive e l’altra di tipo omissiva, quando il produttore non fornisce alcuna indicazione sulla zona geografica di origine degli oli di oliva vergini ingenerando la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza diversa da quella effettiva.

La qualità della produzione può essere preservata solamente rendendo trasparente e più rigida la procedura di valutazione organolettica dell’olio d’oliva che deve avvalersi ovviamente degli opportuni esami chimici, ripetuti per assicurare un monitoraggio e un controllo qualitativo più preciso. A queste valutazioni di carattere oggettivo vanno abbinate anche valutazioni di tipo soggettivo condotte da assaggiatori esperti in grado di identificare punti di forza e di debolezza dei prodotti da commercializzare, così da catalogare la merce anche in base ad una scala di valori facilmente comprensibili.

A tal proposito, l’art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9 disciplina il funzionamento del c.d. “comitato di assaggiatori” prevedendo che le analisi siano effettuate su identici lotti di confezionamento e procedendo al prelievo dei campioni in base a rigide modalità (quantità di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l’assaggio pari a 15 ml; temperatura per l’assaggio equivalente a 28° C p2° C). La normativa impone requisiti specifici per l’organizzazione del procedimento di assaggio e ai fini della validità delle prove organolettiche è previsto l’obbligo di redazione di un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: numero del verbale; data e ora del prelevamento dei campioni; descrizione delle partite di olio, quantità, provenienza, tipologia e descrizione dei recipienti; nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni; nominativi degli assaggiatori, dichiarazione di conformità; orario di inizio e di chiusura della prova.

Per ragioni di completezza va però precisato che nel maggio 2013 la Commissione Europea, insieme al COI e all’Institute for Reference Materials and Measurements del JRC hanno organizzato un workshop a Madrid con la funzione di individuare le future linee di ricerca per una revisione dei metodi di analisi sensoriali e strumentali dell’olio di oliva, basati soprattutto sull’esaltazione della genuinità e deodorazione.

Nessuna attenta disamina giuridica può prescindere dall’esame dei meccanismi previsti a livello normativo per assicurare il controllo di qualità dei prodotti oleari, tenuto conto che i pericoli di sofisticazione e adulterazione sono aumentati rispetto al passato. Per questa ragione, la presentazione di differenti livelli di qualità della produzione è diventato un aspetto molto rilevante ai fini della commercializzazione. È in questa direzione che possiamo ben comprendere la ratio dell’articolo 43 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, laddove a mente dell’art. 1-bis.: “al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, per gli anni 2013, 2014, 2015, nell’ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli extra vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all’Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri più metilalchil esteri rendono note le risultanze delle analisi […] in un’apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.”

L’etichettatura specifica degli oli di oliva “vergini” si riferisce a oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non determinare l’alterazione dell’olio e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione.

Gli oli di oliva sono oggetto delle seguenti classificazioni e denominazioni:

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA: Olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 0,8 g per 100g;

OLIO DI OLIVA VERGINE: Olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico è al massimo di 2 g per 100 g;

OLIO DI OLIVA composto di oli di oliva raffinati e vergini: Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g;

OLIO DI OLIVA RAFFINATO: Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100g;

OLIO DI SANSA DI OLIVA: Olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO: Olio ottenuto dalla sansa d’oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all’olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l’olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura;

OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO: Olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 grammi per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

OLIO DI OLIVA LAMPANTE: Olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico è superiore a 2 g per 100g.