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3. Il Regolamento AGCom

A livello legislativo, uno strumento importante nel contrasto della pirateria è stato offerto dal Regolamento AGCom, entrato in vigore il 31 marzo 2014 e rimasto (finora) indenne anche alle censure che avevano investito la Corte costituzionale.
Il Regolamento consente di superare le lungaggini e i costi associati ad un provvedimento giudiziario e riguarda le violazioni del diritto d’autore che, statisticamente, sono le più numerose nel web. Peraltro, con una scelta singolare, l’Autorità ha limitato lo spettro di tutela alle opere digitali, species del genus più ampio delle opere protette di cui all’art. 2 l.d.a.. In particolare, tali sono le opere, o parti di esse “di carattere sonoro, audiovisivo, video ludico ed editoriale”. Quindi, in caso di violazioni di altre opere, non riconducibili alla definizione di opera digitale, il Regolamento non trova applicazione e, per ottenere tutela, si dovranno esperire gli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento giuridico.
La procedura prevede che il titolare del diritto presenti un’istanza all’Autorità, compilando un modello disponibile sul sito internet dell’Autorità stessa, nel quale dovrà indicare i propri estremi identificativi, l’opera tutelata (indicando la tipologia di opera, l’autore, l’anno di pubblicazione), l’URL che consenta l’individuazione del contenuto da rimuovere; tutti elementi da indicare tassativamente, a pena di irricevibilità dell’istanza.
L’AGCom pare aver recepito le indicazioni della giurisprudenza di merito, che – in linea con le prescrizioni del D. Lgs. 70/2003 – aveva rigettato le istanze di rimozione generica, senza indicazione precisa della “localizzazione” delle opere protette nel web, così come l’eventualità che fosse imposto un obbligo in capo ai gestori delle piattaforme e agli host provider di prevenire anche le possibili violazioni future.
La brevità del procedimento – al massimo trentacinque giorni, che si riducono addirittura a dodici in caso di procedimento abbreviato – è sicuramente il fiore all’occhiello, per glistakeholder del diritto d’autore, cui fanno da contraltare le preoccupazioni di chi ha evidenziato che i termini per le controdeduzioni (cinque giorni in caso di procedimento ordinario e tre in caso di procedimento abbreviato) violerebbero i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa.
Ad ogni modo, a due anni dalla sua entrata in vigore, il bilancio non può che dirsi positivo. Indubbiamente, è un bilancio che è figlio di una visione pragmatica, che, comprimendo di fatto le posizioni più garantiste espresse in dottrina, opta per una soluzione efficiente e rapida, che consente di “saltare” il passaggio per le aule giudiziarie e di ottenere rapidamente tutela. Analizzando le statistiche pubblicate dall’Autorità, non può non colpire, tuttavia, un dato: nella maggior parte dei casi si è agito sui DNS, bloccando l’accesso all’intero sito; solo in casi limitati, invece, si è proceduto con la rimozione selettiva, ottenendo l’eliminazione esclusivamente dei contenuti pubblicati in violazione del diritto d’autore.
Una valutazione, lo si ripete, resa necessaria di esigenze di celerità e di snellezza che, tuttavia, rischia di collidere con il principio di proporzionalità affermato dalle corti europee.